Le nuove tecnologie, favorite dai progressi della crittografia ossia dell’applicazioni di metodi che servono per rendere un messaggio comprensibile ed intelligibile a persone autorizzate e dalle evoluzioni della rete internet, stanno determinando un cambiamento radicale nell’economia globale, ed in modo particolare nel settore finanziario. Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario spicca la nascita e la diffusione delle criptovalute o moneta virtuale. Il legislatore pone particolare attenzione alla sua regolarizzazione e regolamentazione nel nostro territorio visto il crescente utilizzo della valuta virtuale in materia finanziaria. Scatta, dunque, il conto alla rovescia per la regolarizzazione della detenzione delle criptovalute al 30 novembre 2023.

Ma vediamo insieme cosa sono le criptovalute?

La Risoluzione AdE 76/2016 definisce la criptovaluta, riferendosi ai bitcoincome una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.

Esse non hanno materialità, essendo solo digitali, e la loro creazione e funzionamento avvengono attraverso codici crittografici ed elaborati calcoli algoritmici.

Sono, dunque, rappresentazioni digitali di valori e diritti il cui sviluppo e propagazione è strettamente legato alla tecnologia informatica che trova nella blockchain la sua principale applicazione.

Nel corso degli anni si sono sviluppate alcune decine di migliaia di monete virtuali che vengono utilizzate in diversi ambiti: per questo, le cripotovalute possono essere raggruppate in diverse classi di utilizzo:

  • le currency tokens, che si identificano sia come mezzi di pagamento per acquistare beni e servizi, sia come mezzi per il trasferimento e investimento di denaro;
  • le secutiry tokens, che integrano diritti sia economici, sia amministrativi;
  • le utility tokens, che deliniano una moltitudine di diritti legati a qualcosa che chi li emette intende realizzare (software);
  • non fungible tokens, (NFT), questo strumento nasce per rappresentare asset digitali (opere d’arte digitali, un brevetto, biglietti per eventi,..) o anche per documentare le proprietà fisiche reali.

Essendo quindi moneta hanno le classiche caratteristiche di :

  • assolvere al ruolo di mezzo di pagamento;
  • rappresentare una riserva di valore.

Tutte ciò che ruota intorno alle criptovalute può essere considerato come “cripto-attività“, alcune delle quali sono state fatte rientrare nel sistema impositivo fiscale delle persone fisiche.

Con la modifica dell’art.67 c.1 T.U.I.R. (lettera c-sexies), è stata inserita una nuova categoria di redditi diversi formati dalle plusvalenze e altri proventi di valute virtuali generati a seguito di rimborso o cessione a  titolo  oneroso, permuta o detenzione nel limite di duemila euro per periodo di imposta.

La semplice detenzione delle cripto-valute, dunque, genera reddito al pari di un’altra tipologia di redditi previsti dal nostro ordinamento, quelli fondiari.

Il motivo di tale scelta è legato al fatto che le valute virtualiattraverso determinate operazioni di vincolo possono generarne delle altre, proprio come per i redditi fondiari.

Con il provvedimento Prot. n. 290480/2023 l’Agenzia delle Entrate approva il modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. Resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali.

Possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta, sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione. 

I contribuenti interessati che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

Il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento per l’omessa indicazione e Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle cripto-attività, comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi. Il modello è reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il modello e il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24. È esclusa la Compensazione. Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle cripto-attività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.