Con la circ. Agenzia delle Entrate del 16.2.2024 n. 3 ha fornito i primi chiarimenti con riferimento alle novità in tema di IVA introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

In particolare:

– è stata abbassata da 154,94 a 70 euro la soglia corrispondente all’importo minimo per beneficiare dello sgravio dell’IVA in relazione ai beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra Ue secondo la disciplina del c.d. “tax free shopping” prevista dall’art. 38-quater del DPR 633/72;

– sono state elevate le aliquote IVA di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, tra cui i pannolini per bambini, i prodotti assorbenti per l’igiene femminile e il latte in polvere per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini dal 5 al 10%; L’IVA sale dal 5 al 22 per cento invece per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

– è stata prorogata l’aliquota del 10% per le cessioni di pellet limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2024 e dall’1.3.2024 torna applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%;

– sono stati disposti nuovi adempimenti per l’immatricolazione o voltura di autoveicoli provenienti da Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

Andiamo ad esaminare il primo punto della circolare dato che le novità sono tante e meritano di essere dettagliate:

Il comma 77 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, interviene sull’articolo 38-quater del DPR n. 633 del 1972, prevedendo la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare – da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea – effettuate, a decorrere dal 1° febbraio 2024, a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta. Come noto, l’agevolazione di cui trattasi può essere riconosciuta con due modalità alternative, ossia: immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’IVA; differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata all’acquirente beneficiario, tramite rimborso della stessa. In forza dell’intervento normativo in esame si evidenza che: 1) I beneficiari dell’esenzione sono persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale dell’Unione europea; 2) non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio, commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano figure distinte da quella dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente; 3) i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, restando escluse dal beneficio fiscale in esame le prestazioni di servizi; 4) per verificare il superamento della soglia di 70 euro occorre fare riferimento al valore indicato in fattura. Il «valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente». Il valore aggregato, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (i.e. compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura; 5) la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization”, nell’attuale versione 2.0 che ha dato attuazione a quanto previsto nell’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 – con emissione di una fattura in formato elettronico; 6) non sono ammesse “modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati (…)”, volte, in particolare, a ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 70 euro, IVA inclusa.