- Come organizzare in Regione l’accesso e il trattamento per il suicidio medicalmente assistito?
Una Commissione regionale campana (V Commissione consiliare permanente) – che ha competenza nell’ambito della sanità e della sicurezza sociale – sta discutendo, in via preparatoria rispetto alla decisione finale del Consiglio, sul testo unificato del disegno di legge, intitolato “Disposizioni organizzative per l’assistenza sanitaria regionale in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito” (proponenti Marco Villano, Massimiliano Manfredi, Maurizio Petracca, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Giorgio Zinno). Certo, il cittadino comune si potrebbe domandare cosa c’entri con la sicurezza sociale e la tutela della salute e, in particolare, perché l’assistenza sanitaria dovrebbe essere organizzata per prevedere anche il suicidio assistito dall’organizzazione e dalle persone che lavorano in ASL. Intanto, com’è nata una specie di “gara tra le Regioni italiane” per darsi una norma (che, ricordiamolo, per ogni Regione non può che essere se non di carattere meramente organizzativo e procedurale) in questa delicata materia? Da una parte, lo Stato non si decide ancora a deliberare una norma nazionale, benché richiamato più volte della Corte costituzionale; dall’altra parte, le Regioni cercano di darsi norme organizzative e gestionali: per la salute si parla tecnicamente, infatti, di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione italiana (modificato nel 2001): «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a… tutela della salute… Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». In tali materie, pertanto, lo Stato deve fissare le regole generali valide in tutto il territorio nazionale, mentre le singole Regioni possono intervenire con loro leggi nel rispetto della legge-quadro statale. Infine, tutte le materie non espressamente contenute nei due elenchi sono di competenza esclusiva delle Regione. Si ricorderà che fin dalla sua emanazione la citata riforma ha sollevato numerosi dubbi interpretativi e, negli anni successivi alla sua introduzione, ha dato vita a un enorme contenzioso davanti alla Corte Costituzionale al fine di determinare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.
Nei giorni scorsi anche l’Umbria, esattamente il 23 ottobre, si è data una legge, finalizzata, come leggiamo, al rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, soprattutto garantendo uniformità di accesso e di trattamento su tutto il territorio regionale umbro. Il titolo della norma di quella regione, tuttavia, segnala ulteriormente come, sul controverso problema del cosiddetto suicidio assistito, le impostazioni regionali non siano del tutto unitarie, anche dal punto di vista linguistico. All’interno della cosiddetta legislazione concorrente Stato-Regioni, l’Umbria ha interpretato la propria competenza sui percorsi sanitari che prevedano la “morte volontaria medicalmente assistita mediante autosomministrazione di farmaco letale”. Approvata a maggioranza dall’Aula di Palazzo Cesaroni in Umbria – con 11 voti favorevoli (Pd, M5S e Avs), 3 astensioni (Pernazza-Fi, Melasecche-Lega, Arcudi-Tp-Uc) e 6 voti contrari (FdI, Tagliaferri-Ud-Pp, Tesei-Lega, Romizi-FI); la presidente Stefania Proietti non ha partecipato al voto -, questa legge ribadisce in modo chiaro ed esaustivo che le modalità attuative della legge umbra dovranno essere adottate da ciascuna Azienda unità sanitaria locale.
In sintesi, dopo la Toscana (norma approvata nel 2025), la Sardegna (approvata nel 2025), l’Emilia-Romagna (approvata a luglio 2026), il Veneto (approvata a settembre 2026), anche l’Umbria ha deliberato su questa legge specifica d’iniziativa popolare, precisando alcuni aspetti, che risultano ancora controversi nel dibattito: nessuna decisione senza una Commissione multidisciplinare permanente in ogni Asl della Regione per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso; un parere da esprimere su ogni caso da parte del Comitato etico regionale dell’Umbria, che dovrà comunicare all’Azienda unità sanitaria locale la propria determinazione. A tutto questo si è giunti anche in Umbria, nonostante fosse stato obiettato, già nel lavoro preparatorio di quel Consiglio, non solo che non vi è stato un un esplicito finanziamento per le cure palliative (che restano evidentemente una buona alternativa alla decisione di porre fine alla vita), ma soprattutto non tenendo conto che la volontà di porre fine alla propria vita resta un desiderio fluttuante, reattivo e potenzialmente reversibile della persona, che potrebbe dunque mutare nel tempo.
- Discussioni e audizioni in Campania
La domanda di fondo, al di là delle norme regionali o statali, resta di tipo morale e, quindi, implica l’autonomia morale della persona o del paziente: bisogna dare realizzazione, o no, a una richiesta di aiuto sanitario per procedere al proprio suicidio, ritenuto da un soggetto umano (libero consapevole) l’unica valida via di uscita da una condizione di vita ormai ritenuta non più sopportabile? Una domanda, insomma, di tipo etico, prima che di tipo sanitario, o organizzativo, in quanto chiama in causa il senso del continuare a restare in questo mondo, oppure uscirne definitivamente, anche con l’aiuto del sistema sanitario, ovvero di medici, di farmacisti e di operatori della salute… che, tuttavia, non possono far altro che “assistere” alla realizzazione di una decisione di morte anticipata, che resta del soggetto decisore.
Anche la Campania discute di questo tema/problema già dal 25 marzo 2025, allorché fu il consigliere Abbate (primo proponente, con Vincenzo Alaia, Luigi Cirillo, Massimiliano Manfredi e Maria Muscarà) a sottoporre per la prima volta all’aula consiliare quella che – disse, come da verbale – vorrebbe essere una “proposta di legge” che «si limita a regolare quello che è già stato sancito dalla Corte costituzionale, stabilendo solo la procedura pratica per il suicidio o, meglio dire, per fine vita medicalmente assistito. Una questione che la Corte costituzionale ha decretato come facente parte dei diritti umani fondamentali dei cittadini italiani. Una cosa è dire, per principio e convinzione, che non si farebbe mai ricorso al suicidio assistito e un’altra è impedire, con le proprie scelte, che gli altri cittadini possano ricorrervi nei tempi regolati dal diritto e dalla giurisprudenza».
Al di là degli esiti attuali del dibattito nella nostra Regione, su cui fra poco torneremo, colpisce quella battuta del proponente, per cui la decisione di fine della vita, da parte di un soggetto (prima della fine cosiddetta “naturale”), farebbe parte dei diritti umani fondamentali. Il diritto di suicidarsi con l’aiuto del sistema sanitario farebbe davvero parte dell’ultima generazione dei diritti naturali? In un libro di una collana da me diretta, Giacomo Tuoto ha già osservato: «Gli studiosi di filosofia del diritto… dedicano trattati e saggi alla definizione puntuale del termine diritto e oggi parlano addirittura di generazioni o, anche, di ondate di diritti, tra i quali i più recenti – per esempio il diritto d’interrompere la gravidanza, oppure il diritto di suicidio assistito -, sembrano smentire o confliggere con il cosiddetto diritto alla vita, dichiarato solennemente, ad esempio, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» (Diritti umani e turismo. Problemi, snodi e prospettive, Prefazione di Paola B. Helzel, Postfazione di Tullio Romita, edizioni la Valle del Tempo, Napoli 2025).
In ogni caso, nella seduta regionale campana del 23 luglio scorso, la Presidente aveva chiesto “di far pervenire alla struttura le proposte relative ai soggetti da audire, al fine di poter organizzare un’audizione o un ciclo di audizioni a seconda delle proposte che perverranno presso la struttura”. Ora, il 3 novembre 2026, sarà il turno dell’audizione in Commissione regionale campana dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani, che cura in modo particolare la formazione del medico, promuovendo studi, incontri, ricerche intese alla “umanizzazione” della medicina e alla promozione dello spirito di servizio ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica). La volontà di questa diffusa organizzazione di medici, qui in Campania sul punto della eventuale norma sul suicidio assistito, è oggi quella di partecipare, come si legge nel Comunicato della Presidenza AMCI, al «confronto istituzionale con rispetto per le persone malate, per le loro decisioni e per la funzione del legislatore». Perciò nell’audizione in Regione sarà espresso, fin dalle prime battute, una contrarietà etica motivata al suicidio medicalmente assistito, però senza negare il «confronto istituzionale con rispetto per le persone malate, per le loro decisioni e per la funzione del legislatore».
- Le richieste dei medici cattolici
È assai chiara la sintesi della posizione e delle richieste che saranno esposte nell’audizione regionale dall’AMCI: «Si chiede alla Commissione: (1) di non trasformare una disciplina organizzativa in un ampliamento sostanziale delle condizioni di non punibilità; (2) di subordinare ogni valutazione a un percorso clinico multidisciplinare documentato e a un’offerta effettiva di cure palliative; (3) di proteggere la libertà di coscienza del personale e l’autonomia professionale; (4) di investire, con obiettivi misurabili, nella rete palliativa domiciliare, ospedaliera e residenziale; (5) di aprire un confronto ampio con malati, caregiver, professionisti e associazioni; (6) di trasmettere al Parlamento l’esigenza di una disciplina nazionale organica».
E ancora: «Come medici cattolici ribadiamo la nostra contrarietà al suicidio assistito e il nostro impegno a non abbandonare nessuno; come interlocutori delle istituzioni riconosciamo il quadro costituzionale vigente e chiediamo che ogni scelta normativa sia giuridicamente rigorosa, clinicamente prudente e socialmente giusta».
È interessante enucleare il punto di vista morale che conduce a questa contrarietà etica, che non si limita a contrariare un cammino in corso, bensì presenta concrete vie alternative, sia etiche che organizzative. Evidenti sono le domande di fondo che saranno poste in Regione: in primo luogo, chi è la persona che domanda di essere aiutata a morire? In secondo luogo, cosa hanno indicato i vescovi campani nella nota dell’8.12.2025, in cui si esprimeva, come alternativa al suicidio assistito, il sì deciso all’accesso universale alle cure palliative, alla prossimità e al dialogo pubblico?
Ora, peraltro subito dopo la commemorazione liturgica dei defunti, l’AMCI – richiamate le norme costituzionali e le leggi di riferimento -, suggerirà il 3 novembre 2026 alla nostra Regione di indugiare particolarmente sull’art. 580 del codice penale e sulla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, in cui fu delimitata una specifica area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, subordinata a rigorosi requisiti sostanziali e a verifiche da parte del Servizio sanitario pubblico, previo parere del Comitato etico territorialmente competente. Insomma, ribadisce l’AMCI, non è stato mai introdotto in Italia un generale diritto incondizionato a ottenere la morte.
Dal punto di vista sanitario, inoltre, la presenza di una diagnosi grave, di disabilità o di una prognosi sfavorevole, non basta, da sola, a ritenere inevitabile il suicidio assistito: si potrebbe/dovrebbe, piuttosto, imparare a invecchiare bene, come va ripetendo, a livello regionale e nazione, anche il dott. Aldo Bova: l’ineludibile tramonto della vita potrebbe essere vissuto, infatti, come opportunità di nuove e feconde attività, ovvero bsiognerebbe puntare sulla senescenza attiva, piuttosto che ritenere migliore un’uscita anticipata dalla vita.
Per decidere inoltre, ribadirà l’AMCI nell’audizione regionale, bisogna conoscere previamente e ottenere concretamente ciò che l’ordinamento già garantisce, cioè: terapia del dolore, assistenza palliativa specialistica e di base, assistenza domiciliare, hospice, supporto psicologico e sociale, sollievo per i familiari, pianificazione condivisa delle cure. L’accesso non deve essere subordinato alla rinuncia alla richiesta di suicidio assistito: si tratta di un diritto autonomo del paziente.
- Quale disciplina appropriata in Campania?
Inoltre, ragiona l’AMCI, se la Campania vorrà arrivare a qualcosa di condiviso, bisognerà distinguere tra le questioni in gioco: altro è, infatti, la rinuncia o sospensione di trattamenti (disciplinata dalla legge n. 219/2017); altro il criterio morale della proporzionalità delle cure, che esige di evitare trattamenti clinicamente inappropriati o sproporzionati; altro ancora è il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua; altro, infine, la distinta condotta con cui una persona si auto-somministra un farmaco letale (che non è certamente eutanasia praticata da terzi).
In tutte queste diverse e complesse condizioni, una Legge regionale campana non potrà ridursi a normare una questione/problema di tipo organizzativo. In ogni caso, insistono i Medici cattolici, occorrerà formulare una disciplina appropriata, attenta anche a «salvaguardare, per il personale sanitario, la libertà di non partecipare ad atti incompatibili con le proprie convinzioni etiche, senza discriminazioni o penalizzazioni professionali, nel rispetto delle prestazioni e delle attività dovute secondo l’ordinamento».
Ma la parte più “suscitatrice di dibattito dell’audizione AMCI”, ci sembra, sarà quella di non limitarsi, nella nostra Regione, a concedere una libertà formale all’eventualità di suicidio assistito: «La libertà formale può diventare fragile quando l’assistenza è carente. L’anziano solo, la persona con disabilità, il malato con patologia progressiva, chi non dispone di una rete familiare o teme di gravare economicamente sui propri cari richiedono protezioni rafforzate. Il rischio da scongiurare è che l’ordinamento offra una procedura più rapida di quella necessaria per ricevere assistenza continuativa, sostegno psicologico o sollievo dal dolore. In una Regione segnata da differenze tra aree urbane, interne e insulari, occorre verificare che la geografia dei servizi non determini la qualità delle opzioni effettivamente disponibili. La solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione impone di misurare le condizioni materiali nelle quali una scelta si forma».
