C’è stato tempo fino al 30 aprile per poter presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater. Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito dell’agente della riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Nella riammissione sono ricompresi tutti i carichi pendenti dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), riguarda tutti i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

La domanda di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata entro il 30 aprile 2025, attraverso il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, disponibile sul sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione sia in area riservata sia in area pubblica. Si precisa che la procedura da seguire è differente a seconda dell’area dalla quale si accede al servizio.

Nell’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata. In questo caso, infatti, il servizio propone in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.

Nell’area pubblica del sito, invece, per presentare la domanda bisogna compilare il form online e allegare la documentazione di riconoscimento, indicare il numero della comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e inserire il numero di tali cartelle/avvisi. Si ricorda che in caso di smarrimento della comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica.

A coloro che presentano la richiesta l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.