La conosciamo come “Terra dei Fuochi”, la temiamo per i risvolti spesso infausti che incidono sul benessere e sulla salute del cittadino che vive la tortuosità del paese di origine. Ma, in generale, sensibilizza tutto un contesto, quello ambientale, forse mai analizzato per quanto doveroso.
Ebbene, per quel che concerne la vita dell’ente impresa, la “normativa Terra dei Fuochi” – in particolare il Decretolegge 116/2025 (Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi) – ha un impatto significativo sul Modello 231 (Modello organizzativo, di gestione e controllo) e sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
Il decreto introduce modifiche rilevanti in ambito ambientale, penale e 231:
- Vengono ampliate le fattispecie di reato ambientale che costituiscono “reati presupposto” ai sensi dell’art. 25undecies del D.lgs. 231/2001;
- Tra i nuovi reati presupposto si segnalano omessa bonifica (art. 452terdecies c.p.), impedimento del controllo (art. 452septies c.p.), nonché ulteriori fattispecie riguardanti abbandono di rifiuti (pericolosi e non), combustione illecita, delitti colposi in materia di rifiuti etc.;
- Il decreto innalza anche le sanzioni pecuniarie previste per gli enti in caso di condanna per reati ambientali introdotti o modificati dal decreto;
- Inoltre, le sanzioni interdittive (art. 9 del D.lgs. 231) possono applicarsi anche con maggiore ampiezza, e con durata potenzialmente maggiore, per i reati ambientali aggravati;
- Il decreto stabilisce che il fatto illecito, per costituire responsabilità dell’ente, può essere commesso “in siti contaminati o potenzialmente contaminati” o sulle vie di accesso a tali siti, anche se riguardi rifiuti pericolosi.
Attenzione: queste modifiche rendono più stringente e rischioso il profilo della responsabilità ambientale per gli enti, che siano di piccole o di grandi dimensioni!
Alla luce delle dette novità normative, si evince dunque che il Modello 231 deve essere necessariamente rivisto ed adeguato, al fine di continuare a svolgere la sua funzione di dispositivo di esonero (o attenuazione) della responsabilità dell’ente.
La “Terra dei Fuochi” incide concretamente sul modello sia nella Revisione del risk assessment / mappatura dei rischi, poiché occorrerà includere i nuovi reati presupposto nel perimetro delle attività sensibili e delle aree aziendali a rischio e sarà necessario valutare i processi aziendali esposti: gestione rifiuti, trasporti, bonifiche, emissioni, operazioni in siti contaminati, contratti con terzi che svolgono attività di smaltimento o bonifica.
Il modello 231 non può limitarsi a una semplice “integrazione normativa” nella parte speciale: deve rivedere le procedure, i flussi informativi, gli strumenti di monitoraggio e controllo, anche alla luce dell’inasprimento delle sanzioni.
Alla luce di quanto normativamente previsto, occorrerà dunque predisporre protocolli specifici per la gestione delle ispezioni ambientali, monitoraggio delle aree potenzialmente contaminate, piani di bonifica, gestione delle emergenze ambientali.
Dovranno, poi, essere definite regole di selezione e controllo dei fornitori terzi (subappaltatori per bonifica, smaltimento, trasporto rifiuti), con criteri stringenti di affidabilità, requisiti tecnici e controlli periodici.
Senza contare che, come in ogni sistema in compliance che si rispetti, dovranno essere potenziati flussi informativi interni adeguati affinché l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e gli organi aziendali competenti siano tempestivamente informati di eventi, segnalazioni o anomalie che possano rilevare rischi ambientali.
L’O.d.V. assume un ruolo centrale nella vigilanza sulle attività ambientali sensibili. Deve essere dotato o supportato, anche a mezzo utilizzo del budget, delle competenze specifiche in materia ambientale, con capacità di monitoraggio e controllo su processi inerenti bonifiche, rifiuti, emissioni, verificando l’adeguatezza e l’operatività delle nuove procedure e segnalando eventuali criticità o scostamenti, proponendo aggiornamenti continui del modello.
Tutte le figure aziendali che operano in aree sensibili (responsabili ambientali, direzione lavori, manutenzione, magazzino rifiuti, logistica, affari legali) dovranno essere formate sulle nuove fattispecie di reato ambientale, sui rischi 231 correlati e sui comportamenti da adottare per evitare il rischio penale/231. La formazione dovrà essere periodica e documentata.
È sempre consigliabile per l’azienda prevedere accantonamenti o fondi per coprire i costi derivanti da possibili interventi di bonifica, risarcimenti ambientali o eventuali misure imposte dalle autorità: l’ente deve essere in grado di sostenere economicamente le misure ambientali richieste.
L’adeguamento non è facoltativo: è indispensabile per mantenere l’efficacia del modello 231 come strumento di prevenzione e (in molti casi) di esonero dalla responsabilità dell’ente.
Un modello 231 “obsoleto” o non aggiornato ai nuovi reati ambientali espone l’ente a un rischio elevato di responsabilità amministrativa in caso di accertamento penale e, in caso di condanna dell’ente, le sanzioni pecuniarie e interdittive possono essere molto gravi e avere impatti strategici sull’operatività aziendale (interdizione, sospensione di licenze/permessi, esclusione da contratti pubblici). Inoltre, un profitto derivante da condotte illecite ambientali può essere aggravante in sede di applicazione delle sanzioni.
