Con la risposta all’interpello numero 10 del 17 gennaio del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la società non è operativa per tre anni consecutivi perde il credito iva; nel caso invece di inoperatività di uno o due anni il credito potrà essere ripristinato. Tale utilizzo è subordinato alla sua indicazione nella dichiarazione Iva annuale e l’Amministrazione finanziaria fornisce tutte le indicazioni su come poter procedere al suo utilizzo sia in compensazione, che a rimborso o in detrazione.

In caso di mancato superamento del cosiddetto test di operatività della società comporta l’indisponibilità dell’eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.

La somma non potrà quindi:

  • Essere chiesta a rimborso;
  • Essere utilizzata in compensazione orizzontale;
  • Essere ceduta ad altri soggetti.
  • Ne potrà essere riportato a scomputo dell’Iva a debito relativa a periodi d’imposta successivi, con la conseguente perdita di essa.

Le condizioni che portano alla perdita del credito sono:

1 la non operatività del soggetto per tre periodi di imposta consecutivi;

2 la mancata effettuazione, in tale periodi di tempo, di operazioni rilevanti ai fini iva per un importo pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali al comma 1 dell’articolo 30.

Rispetto alle somme pagate, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l’istante deve indicarle nel rigo VL40 della dichiarazione Iva annuale. La somma confluirà quindi nel quadro VX e potrà essere utilizzata a rimborso, in compensazione, come detrazione.

L’istante dovrà in ogni caso conservare la documentazione dei versamenti da esibire in caso di controllo. 

Nel caso di inoperatività per due anni, per poter ripristinare il credito è possibile preventivamente esporlo in dichiarazione iva annuale. Il documento di prassi precisa che, ove il riversamento del credito è eseguito non  mediante il modello f24, ma utilizzando bollettini o moduli di pagamento o mediante addebito diretto in conto corrente così come indicato sul sito dell’ Agenzia entrate-Riscossione.